Nuovi limiti e orari per il riscaldamento: ecco cosa prevede il nuovo decreto del MiTe

Cosa dice il nuovo Piano del Ministero della Transizione Ecologica sull’accensione degli impianti di teleriscaldamento? Lo ha chiarito ieri il decreto firmato dal Ministro Roberto Cingolani.
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Francesco Castagna 7 Ottobre 2022

Il 6 ottobre il governo ha approvato il nuovo decreto sul teleriscaldamento, firmato dal Ministro Roberto Cingolani con lo scopo di tutelare la continuità e la sicurezza del fabbisogno energetico nazionale e limitare gli impatti sul sistema nazione di stoccaggio di gas naturale.

Nel nuovo documento si prevede lo slittamento di 15 giorni per quanto riguarda la durata complessiva annua del teleriscaldamento e di un'ora al giorno per la durata d'accensione dei termosifoni. Come viene indicato nel testo, la riduzione dei giorni in cui sarà disponibile accendere i riscaldamenti è di 8 giorni dall'inizio del periodo e di 7 giorni la data di fine esercizio. Come forse già sai, tra regioni diverse non accendiamo i riscaldamenti nello stesso periodo, proprio perché le fasce climatiche variano. Come puoi immaginare infatti, mentre in Lombardia le temperature minime sono diminuite fino ad arrivare ai 12°, a Palermo la minima è ancora di 18°.

Anche se il Ministero della Transizione Ecologica ha fatto presente con un comunicato che "In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta".

Come ti avevamo già detto, sarà possibile accendere i riscaldamenti entro due soglie::

  • 17 gradi, con due gradi di tolleranza in più o meno, "per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili"
  • 19 gradi, con due gradi di tolleranza in più o meno, "per tutti gli altri edifici"

Per questo motivo sono stati stabiliti dei criteri che variano da zona a zona, in tutto sono sei:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile
  • Zona F: nessuna limitazione, per questa zona la durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno

Chi è esente

Il MiTe fa sapere che sono esenti da tali disposizioni (che riguardano l'inizio e la fine dei periodi di utilizzo degli impianti di teleriscaldamento) le strutture ospedaliere e quelle che si occupano del recupero di ex-tossicodipendenti, le case di cura e i centri attivi per i servizi sociali. Le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali (a meno che non siano ubicate all'interno di condomini), le scuole materne e gli asili nido, le saune, le piscine e assimilabili, gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Esenzioni sulla durata giornaliera

Il Ministero della Transizione Ecologica ha stabilito anche delle esenzioni per la sola durata giornaliera d'accensione del teleriscaldamento, sono esclusi da tale regolamentazione:

  • edifici adibiti a uffici, edifici adibiti ad attività commerciali, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti
  • impianti termici che servono più unità immobiliari residenziali e assimilate, "dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione" 
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili, dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili