Da quest’anno anche in Italia si possono produrre bottiglie in Pet riciclato al 100%

A causa di un paradosso normativo, finora nel nostro Paese bottiglie e vaschette per alimenti potevano essere realizzate al massimo per metà da materiale riciclato, mentre il restante 50% doveva essere costituito da materiale vergine. Con la Legge di Bilancio 2021 si supera finalmente questo impasse e si consente l’impiego di bottiglie di plastica riciclate al 100%.
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Federico Turrisi 13 Gennaio 2021

Il polietilene tereftalato, più noto con la sigla Pet, è un materiale plastico dalle numerose proprietà, tra cui quella di poter essere riciclato e reimpiegato più volte nella produzione di plastica o in altri processi industriali (per esempio, la realizzazione di filato per indumenti sintetici o rivestimenti degli interni delle automobili) senza perdere le sue caratteristiche. In Italia, però, per una legge degli anni Settanta, era consentito realizzare nuove bottiglie o vaschette per alimenti in Pet utilizzando al massimo il 50% di materiale riciclato, mentre la restante parte doveva essere costituita da materia prima vergine. Un inspiegabile ostacolo al pieno dispiegarsi di quell'economia circolare, di cui tanto avrai sentito parlare e che svolge un ruolo chiave nella transizione sostenibile del nostro modello di sviluppo.

Con l'arrivo del nuovo anno questo limite normativo è stato finalmente cancellato, e dal 1 gennaio 2021 è possibile fabbricare e commercializzare bottiglie in Pet riciclate al 100% anche nel nostro Paese. La legge 178/2020, la cosiddetta Legge di Bilancio 2021, ha infatti eliminato (con l’articolo 1, comma 1085) l’obbligo, previsto nel Dm 21 marzo 1973 "sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale", di rispettare la percentuale minima del 50% di plastica vergine nella produzione di nuove bottiglie.

Come ricorda Assoambiente, restano comunque valide le altre condizioni stabilite dall’articolo 13-ter del Dm 21 marzo 1973:

  • la plastica di recupero deve essere costituita da bottiglie di Pet originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti;
  • i produttori di bottiglie devono impiegare Pet riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito all’articolo 3 del Regolamento 1935/2004/CE;
  • lo specifico processo di riciclo che fornisce il Pet riciclato deve essere inserito nel “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 282/2008/CE.