Licenziato per 1,60 € presi dal distributore del caffè: il Tribunale di Brescia condanna l’azienda a pagare 18 mensilità

Il caso di Brescia ha attirato l’attenzione per l’apparente irrisorietà dell’importo che ha scatenato la controversia: 1 euro e 60 centesimi. Dopo aver consumato un caffè dalla macchinetta aziendale e non aver ricevuto il resto, il dipendente ha recuperato le monetine il giorno successivo alla presenza del tecnico di manutenzione. Segnalato da un collega, è stato licenziato per appropriazione indebita e presunte minacce, accuse che il giudice ha definito infondate o non adeguatamente provate. Il Tribunale ha quindi giudicato sproporzionato il licenziamento, ribadendo l’importanza della proporzionalità nelle sanzioni disciplinari e riconoscendo al lavoratore un indennizzo pari a 18 mensilità.
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Redazione 16 Gennaio 2026

La vicenda risale all’estate del 2024: un dipendente di un’azienda di Brescia compra un caffè dal distributore automatico aziendale, ma non riceve 1,60 € di resto, una somma che ritiene gli spetti. Il giorno successivo, mentre è presente il tecnico incaricato della manutenzione, decide di prendere le monete non erogate.

Un collega lo osserva e segnala l’episodio alla direzione del personale, che avvia un procedimento disciplinare. In base alla ricostruzione aziendale, il dipendente si sarebbe appropriato indebitamente del denaro, oltre a essersi reso protagonista di un alterco con un collega. Due settimane dopo, viene emesso il licenziamento per giusta causa.

Il ricorso e le accuse dell’azienda

Il lavoratore decide di impugnare il licenziamento davanti al giudice del lavoro, sostenendo l’assenza di proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione adottata. Nella memoria difensiva vengono evidenziati diversi elementi:

la lunga anzianità (oltre 14 anni di servizio) senza precedenti disciplinari;

la modesta entità della somma recuperata;

la restituzione immediata del denaro quando era possibile;

il fatto che il denaro non era di proprietà dell’azienda, ma della società che gestisce i distributori automatici.

La sentenza del Tribunale di Brescia

Il giudice del lavoro, Natalia Pala, ha esaminato la documentazione e le testimonianze, smontando le contestazioni aziendali. In particolare:

la presunta minaccia al collega è stata giudicata generica e non provata;

non è stato possibile stabilire con certezza se il tecnico avesse o meno autorizzato la presa delle monete;

non sono emerse conseguenze negative per l’azienda a seguito dell’episodio.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che il licenziamento fosse sproporzionato rispetto alla condotta contestata, considerando la somma irrisoria e il comportamento complessivo dell’uomo.

Perché il giudice ha condannato l’azienda a pagare 18 mensilità

Pur riconoscendo risolto il rapporto di lavoro — poiché il lavoratore non ha chiesto la reintegrazione — il giudice ha stabilito che il dipendente aveva diritto a un indennizzo risarcitorio pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione. Questa somma ha una funzione compensativa: vuole ristabilire un equilibrio tra la sanzione subita e la gravità effettiva della condotta.

Il principio giuridico alla base della decisione è quello della proporzionalità della sanzione disciplinare, che secondo la giurisprudenza deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione, al comportamento precedente del lavoratore e all’impatto sul rapporto di fiducia con il datore di lavoro. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la condotta non configurasse una colpa grave tale da giustificare la perdita del posto, ma piuttosto un episodio singolare e marginale.

Proporzionalità del licenziamento: il principio di base

La normativa e la giurisprudenza italiane richiedono che il licenziamento per giusta causa sia giustificato da comportamenti che minano profondamente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. Anche in presenza di un illecito, la sanzione espulsiva deve risultare proporzionata alla gravità della condotta.

Nel caso in esame, fattori come la modesta entità della somma coinvolta, il comportamento complessivo del lavoratore, l’assenza di danni reali e la restituzione immediata del denaro hanno portato il giudice a escludere la legittimità del licenziamento.

Cosa succede in casi simili

In altri casi giurisprudenziali, la giustificazione di un licenziamento può risultare legittima se la condotta del lavoratore ha effetti negativi significativi sull’azienda o compromette seriamente il rapporto fiduciario. Ma anche in questi casi, dovrà essere dimostrata la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto.

La vicenda di Brescia è un esempio eclatante di come, nel diritto del lavoro, non sempre un licenziamento sia legittimo anche quando il datore di lavoro ritiene di avere validi motivi disciplinari. La sentenza del Tribunale di Brescia sottolinea l’importanza del principio di proporzionalità, soprattutto quando l’importo coinvolto è irrisorio e non vi sono prove di danni o comportamenti gravi. Il risultato è un indennizzo di 18 mensilità per il lavoratore, confermando che il sistema giudiziario tende a bilanciare le sanzioni con la reale portata della condotta contestata.