
Sono stati necessari molti (forse anche troppi) anni di sensibilizzazione per far capire all'uomo che l'animale non è una cosa, ma va considerato al pari di un essere umano. Oggi il maltrattamento degli animali è un reato, previsto e punito dagli articoli 544 ter e 727 del Codice Penale.
Art. 544 Art. 544-bis (Uccisione di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. (così modificato da Legge 201/2010).
Art. 544-ter (Maltrattamento di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (così modificato da Legge 201/2010).
Art. 727 (Abbandono di animali) – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". (così modificato dalla Legge 189/2004).
Se infatti prima, con l'Art. 638, l'animale era tutelato quale "proprietà" di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa, ora viene finalmente tutelato il sentimento per gli animali e viene condannata la condotta lesiva nei confronti dell'animale.
Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) – 1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
Anche la cattiva custodia degli animali viene presa in considerazione dal Codice Penale con l'Art. 672:
Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) – Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258. (1)
Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.