
A confermare l'introduzione del bonus per il 2023 è stata propri l'Agenzia dell'Entrate con la circolare del mese giugno. In sostanza si tratta di un'agevolazione del 75%, sempre però se la spesa è contenuta tra i 30mila e i 50mila euro. Il bonus bagni fa parte del pacchetto dei bonus edilizi che riguardano anche le barriere architettoniche o più semplicemente la sostituzione delle finestre. A livello politico la conferma di questa normativa la si può ritrovare nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il bonus è valido fino al 2025 e attualmente l'unico modo per ottenere l'agevolazione al 75% è quello della cessione del credito o sconto in fattura.
Questo invece è quanto indica l'Agenzia delle Entrare in merito sia agli interventi che si possono fare sia a chi poi potrà ottenere il bonus.
“I principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022″.
Per quanto riguarda gli interventi invece si spiega espressamente che il rifacimento dei bagni o la sostituzione delle finestre deve avvenire in seguito a lavori per la rimozione delle barriere architettoniche.
I criteri di assegnazione del bonus tengono conte che:
- Non sia obbligatoriamente necessario che sia presente un soggetto con disabilità nell’immobile.
- Venga prevista esclusivamente per i lavori in edifici già esistenti, sia sulle parti comuni che sulle singole unità.
- Sia data la possibilità di compiere lavori sui singoli appartamenti in condominio.
Per quanto riguarda invece i limiti di spesa, avevamo detto precedentemente che ci sono due soglie, quella dei 30mila euro e quella dei 50mila euro. Viene fatta un'eccezione per chi ha speso 70mila euro, ma solo se i lavori sono stati avviati nel 2022.
Più nello specifico i criteri di spesa sono questi:
- 30.000 € da moltiplicare per la quota di unità immobiliari che compongono l’edificio e solamente per edifici con 8 o più unità immobiliari
- 50.000 € per le unità unifamiliare e gli appartamenti in condominio
- 70.000 € per lavori iniziati dal edili dal 28 maggio 2022 e portati avanti solo da chi applica contratti collettivi in ambito dell'edilizia