Come raccogliere i funghi, le regole di raccolta nazionali e regionali

Stai pensando di andare a raccogliere dei funghi? Non è semplice come credi. Una legge nazionale stabilisce delle regole valide su tutto il territorio ma demanda alle Regioni la promulgazione di norme specifiche. Ecco allora una carrellata generale di alcune leggi e consigli che dovresti sapere prima di avventurarti in un bosco.
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Evelyn Novello 2 Novembre 2023

Se sei amante della stagione autunnale ti piacerà sicuramente l'aroma dei funghi freschi pronti per essere aggiunti ai risotti o alla polenta. E se andare nei boschi alla ricerca di panorami incantati, foliage e aria buona è il tuo passatempo preferito, probabilmente lo è anche gustare i sapori tipici di questa stagione. Quando si tratta di alimenti però, le accortezze devono essere molteplici e, così come ti avevamo spiegato le regole della raccolta delle castagne, ora facciamo un recap delle norme in vigore su quella dei funghi.

Raccolta dei funghi: la legge nazionale

Per disciplinarne la raccolta e la commercializzazione dei funghi, ma anche per salvaguardare l'ecosistema, esiste una legge nazionale di riferimento che è la numero 352 del 23 agosto 1993, “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei (di superficie, ndr) freschi e conservati”. Questa rimanda poi alle regioni il compito di stabilire con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei che puoi leggere sui siti di ogni Regione. Tra gli articoli principali delle legge ricordiamo:

Art 4: "Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi".

Art 5: "Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. 2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie. 3. É vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. 4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. É vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica".

Art 6: "La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali; d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti. 2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari".

Raccolta dei funghi: leggi regionali

Le leggi regionali prevedono spesso il rilascio di una tessera o il pagamento di una piccola tassa per autorizzare la raccolta. In Toscana, coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione e il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa. Il Veneto stabilisce sempre in 3 chili il limite giornaliero ma lo abbassa a un kg per specie particolari come propini, porcini e finferli e obbliga al versamento di un contributo regionale. Nel Lazio, dal 2020 non esiste più il tesserino, ma è necessario sempre frequentare il corso di formazione micologica dell’AMER – Associazione Micologica Ecologica Romana, che organizza ogni mese diversi corsi per l’abilitazione anche online.

Il Friuli Venezia Giulia prevede il versamento di un corrispettivo annuale per l'autorizzazione alla raccolta ma è consentito ai residenti e non residenti in regione di esercitare la raccolta funghi senza autorizzazione per periodi di massimo cinque giorni all'anno. La Lombardia, con la legge 16/2015 stabilisce che la raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale ma i comuni ricompresi nel territorio delle Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi possono richiedere il pagamento di un contributo. In Piemonte vige l'obbligo di acquisizione del titolo abilitativo per la raccolta tranne in caso di alcune specie di basso pregio commerciale quali chiodini o famigliola buona, prataioli e diverse del genere Morchella.

5 consigli per la raccolta dei funghi

  • Sarebbe buona regola lasciar cadere le spore nel luogo del ritrovamento, ci saranno così buone probabilità di ritrovare nello stesso punto nuovi funghi.
  • Non raccogliere funghi troppo giovani che non sono arrivati a maturazione
  • Come strumento di raccolta puoi usare un opinel, il coltello apposito per funghi che non provoca danni all'ambiente
  • Ogni elemento del bosco ha il suo ruolo, non rovinare o rimuovere gli esemplari che trovi e che non mangeresti
  • Non smuovere il sottobosco, se non hai gli strumenti giusto piuttosto utilizza un bastone di legno senza scavare in maniera indiscriminata.

Come ci ricorda il Ministero della Salute, anche se ti ritieni un esperto, sarebbe bene non fidarti della tua esperienza. Prima di consumare dei funghi che hai trovato, meglio farli controllare sempre da un micologo professionista. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno istituito dei centri di controllo micologici pubblici, denominati "Ispettorati micologici" che puoi trovare nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

Fonti | Ministero della Salute, Gazzetta Ufficiale