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Superbonus, spunta la sentenza contro il Cappotto Termico: ecco l’ennesimo blocco della burocrazia

Se il cappotto termico dovesse ledere il decoro architettonico allora non potrai continuare i lavori, anche se sei in possesso della delibera del condominio. Vediamo insieme perché.
Mattia Giangaspero 20 Settembre 2023

Si tratta della sentenza del Tribunale di Sulmona che bloccherebbe chiunque voglia procedere ai lavori per il cappotto termico nel momento in cui viene leso il decoro architettonico. 

Questo non è un problema di poco conto visto che l'Italia è uno degli Stati europei con gli edifici e le case più vecchie e datate. E se si dovesse prendere in considerazione anche il fatto di dover procedere a una riqualificazione edilizia, quasi obbligatoria, entro il 2030 e il 2033 con il salto di due o tre classi energetiche, allora sì che questa sentenza diventa un gravissimo, enorme, problema.

In più oltre a essere un blocco burocratico che non permette di rispettare una legge sulle case Green, la sentenza blocca anche i lavori di tante città che vogliono e devono abbattere le emissioni di CO2 e quindi devono migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici.

In questa sentenza viene dichiarato anche che i lavori per il cappotto termico possono essere invalidati anche se è avvenuta l'approvazione con delibera da parte del condominio.

Il caso

Il caso portato al giudice vede coinvolto un condominio oggetto di un intervento di riqualificazione energetica che ha comportato l’installazione di un cappotto esterno sulla facciata. I lavori sono stati approvati in assemblea, ma due condomini hanno presentato ricorso per due motivi. Da un lato il decoro architettonico, dall'altro la riduzione della superficie utile di calpestio dei balconi.

Ora al di là della storia di questo lavoro e condominio che non è centrale nel nostro discorso, torniamo alla sentenza:

"L’intervento verrebbe meno all’articolo 1120 del Codice civileche vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.