Cannabis light, tornano in vendita i prodotti per uso orale: il Tar del Lazio ha sospeso il decreto ministeriale

Il ricorso presentato dall’associazione Imprenditori Canapa Italia facea leva su due punti: il cannabidiolo non può essere considerato uno stupefacente e il decreto del Ministero della Salute non ha atteso il parere dell’Istituto superiore di sanità. il provvedimento dunque al momento resta bloccato almeno fin oal 24 ottobre, quando è stata fissata la camera di consiglio.
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Giulia Dallagiovanna 6 Ottobre 2023
* ultima modifica il 06/10/2023

Sulla cannabis light si cambia ancora: i prodotti per uso orale potranno tornare in vendita. Il Tar del Lazio ha bloccato il decreto ministeriale del 7 agosto scorso, entrato poi in vigore il 20 settembre 2023 che rendeva questi prodotto acquistabili solo in farmacia. Il provvedimento infatti inseriva le formulazioni a base di cannabidiolo (CBD) nella tabella dei prodotti stupefacenti. I magistrati hanno dunque accolto il ricorso dell'associazione Imprenditori Canapa Italia (Ici) e hanno decretato la sospensione del decreto fino alla camera di consiglio, ovvero una modalità particolare della giustizia civile utilizzata per la determinazione delle controversie, fissata per il prossimo 24 ottobre 2023.

Ma perché il Tar del Lazio ha bloccato il decreto? La parte più importante del ricorso è quella in cui viene contestata "in via generale, la decisione di ricondurre il cannabidiolo tra le sostanze stupefacenti o psicotrope. Decisione che si pone in contrasto con la giurisprudenza comunitaria che ha escluso che il cannabidiolo possa costituire uno stupefacente ai sensi del diritto europeo e con le posizioni assunte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità".

Intervistato da Ohga sull'argomento, il professor Gabriele Costantino, docente di Chimica Farmaceutica e direttore del dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell'Università degli Studi di Parma, aveva precisato come: "Quello che manca è una definizione giuridica accettata di ‘sostanza stupefacente'. Ma se con questa espressione intendiamo un composto che possa alterare la percezione di se stessi nell'ambiente circostante, abbassare la soglia di percezione del pericolo o rallentare i riflessi, allora bisogna concludere che il CBD non è tra queste. Allo stato attuale delle conoscenze non presenta infatti alcuna proprietà di questo tipo, mentre è dotato di spiccate azioni rilassanti, distensive e antidistoniche. Non è certamente più psicoattivo di nicotina o alcool etilico, per far riferimento a due sostanze molto note".

In questo contesto il decreto del Ministero della Salute risulta un po' troppo precipitoso. E infatti avrebbe saltato qualche passaggio. Il ricorso dell'Ici faceva leva infatti sull'illegittimità di un atto che non ha, ad esempio, atteso il parere dell'Istituto superiore di sanità che invece "è richiesto dalla vigente normativa e, già nel 2020 ritenuto necessario dal Ministero della Salute, che aveva sospeso l'inserimento in tabella delle composizioni in attesa di ulteriori approfondimenti scientifici e senza che sia stato chiarito dalle autorità se gli effetti del cannabidiolo varino con la percentuale di utilizzo".

Cosa accade ora? In attesa del 24 ottobre, i prodotti orali a base di cannabidiolo potranno di nuovo essere venduti e i negozi non dovrebbero più subire ispezioni come è accaduto invece nelle ultime settimane, sempre secondo quanto ha denunciato l'associazione: "Si sono registrate ispezioni e accertamenti al termine dei quali sono state contestate violazioni della legge sugli stupefacenti ed è stato disposto il sequestro della merce".

Anche l'Associazione Luca Coscioni si è schierata in favore della normale commercializzazione della cannabis light: "La decisione del Tar del Lazio ristabilisce il rispetto di posizioni consolidate negli ultimi 50 anni anche grazie a un'ampia letteratura scientifica in materia che il Ministro Schillaci non ha voluto tenere in considerazione", ha commentato Marco Perduca che dal 2015 coordina la campagna Legalizziamo!

Fonti| Ansa; Gazzetta ufficiale

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