Quanto ne sai dell’inquinamento acustico? Ecco cosa prevede la legge italiana

La normativa di riferimento in Italia per quanto riguarda l’inquinamento acustico è la legge 447 del 1995, di recente modificata dal Decreto Legislativo 42 del 2017. Vengono fissate le linee guida di valutazione e di gestione delle fonti di rumore, e si pone come obiettivo quello di limitare l’esposizione pubblica e professionali a rumori elevati, che possono causare danni alla salute.
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Federico Turrisi 8 Maggio 2020

Traffico (sia esso veicolare, ferroviario, marittimo o aereo), cantieri, macchinari industriali in azione: sono solo alcuni esempi di sorgente sonora. Tutti contribuiscono al dato relativo all'inquinamento acustico, che può avere effetti negativi sulla salute di tutti noi e per questo motivo è rigorosamente regolato da leggi e normative.

In Italia il riferimento normativo di base è la legge quadro 447/95 (recentemente modificata dal Decreto Legislativo 42/2017) che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico ambientale e i livelli di competenza dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni in materia di regolamentazione, pianificazione e controllo del rumore.

Lo scopo principale è quello di limitare l'esposizione professionale e quella pubblica a rumori troppo elevati. A fare da contorno alla legge quadro sopra menzionata ci sono il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (che, ricordiamolo, possono essere fisse o sonore) e il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 sulle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

La legge indica i diversi passaggi da seguire per garantire la tutela dell’ambiente esterno dagli effetti nocivi provocati dall’esposizione al rumore. Tra i più importanti c'è la stesura del piano di zonizzazione (o classificazione) acustica da parte dell'autorità comunale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione.

In sostanza, si suddivide il territorio in aree acustiche omogenee. Per ciascuna di queste, definita in relazione alla sua destinazione d'uso, viene associata una delle sei classi previste dal Dpcm del 14 novembre 1997, che abbiamo citato prima. Fai molta attenzione. Questa classificazione non è la rappresentazione dei livelli sonori presenti in una determinata area, ma serve a definire quali livelli sono ammessi in relazione alla tipologia dell'area stessa. Le classi di destinazione d'uso del territorio sono le seguenti:

  • Area particolarmente protetta
  • Area prevalentemente residenziale
  • Area di tipo misto
  • Area di intensa attività umana
  • Area prevalentemente industriale
  • Area esclusivamente industriale

Per ogni classe sono inoltre previsti quattro distinti valori limite individuati in funzione del periodo di riferimento (diurno 06:00 – 22.00 e notturno 22:00 – 06:00):

  • valori limite di emissione
  • valori limite assoluti di immissione
  • valori di attenzione
  • valori di qualità

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, i valori limite di rumorosità immessa sono regolamentati da specifici decreti attuativi della legge 447/95 per ciascun mezzo. Ovviamente le misurazioni devono essere effettuate con determinati fonometri da un tecnico competente in materia di acustica ambientale, secondo quanto definito dall’articolo 2 della legge 447/95.

Tornando al piano di zonizzazione acustica, i limiti più elevati sono quelli previsti per le aree a più intensa antropizzazione (zone commerciali e industriali), ossia quelle aree in cui i livelli di rumorosità sono di per sé più elevati. Il che sembrerebbe un paradosso. In realtà, è stato scelto un criterio che tende ad omogeneizzare l'incremento di rumore consentito per le diverse aree, contenendo le immissioni sonore in maniera proporzionale sul territorio.