Bonus casa 2020, previsto un rimborso del 110% per interventi green di ristrutturazione edilizia

Nel testo del Decreto Rilancio è stata inserita la possibilità di avere una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento antisismico. Il bonus vale per i condomini, mentre sono esclusi i lavori di ristrutturazione sulle seconde case effettuati dalle persone fisiche.
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Federico Turrisi 29 Maggio 2020

Non solo mobilità sostenibile. Se nei giorni scorsi ti avevamo parlato del cosiddetto bonus bici, devi sapere che il recente Decreto Rilancio (che, ricordiamo, deve essere ancora convertito in legge dal Parlamento) contiene delle misure importanti rivolte anche al settore dell'edilizia, con un occhio di riguardo all'ambiente e alla prevenzione antisismica. Se vuoi ristrutturare casa per renderla più ecologica e più sicura, valuta bene la natura degli interventi da effettuare e controlla se puoi essere incluso tra i beneficiari del superbonus del 110% previsto dal decreto. Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

In che cosa consiste

Nel testo del Decreto Rilancio viene stabilito un aumento dell'ecobonus e del sismabonus, portando l'aliquota al 110%. In sostanza, se decidi di effettuare lavori di riqualificazione energetica di un edificio e di riduzione del rischio sismico ti verrà rimborsata la spesa completa in cinque quote di pari importo, con l'aggiunta di un bonus. Diciamo subito però che la detrazione fiscale del 110% non è prevista per tutti i lavori di ristrutturazione, ma solo per alcune tipologie di interventi specificate dall'articolo 119 del decreto:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I  materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi, come previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.259 del 6 novembre 2017;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (e non l'integrazione) degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o di microcogenerazione. La detrazione si applica in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Vengono inoltre riconosciute le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o di microcogenerazione. Anche in questo caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro ed è riconosciuta la spesa relativa allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Chi lo può richiedere

La detrazione del 110% può essere richiesta dai condomini, a prescindere dal fatto che al suo interno ci siano abitazioni secondarie o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, invece, il decreto prevede che il bonus sia fruibile solo se l'edificio è adibito abitazione principale.

Questo che cosa vuol dire? Che se la tua seconda casa si trova all'interno di un condominio che sta portando avanti lavori generali di riqualificazione dell'edificio è possibile usufruire della detrazione, mentre se la tua seconda casa è una villetta privata al mare o in campagna non puoi accedere al bonus.

La detrazione è valida per lavori effettuati tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Ma fai molta attenzione: per poter detrarre le spese di ristrutturazione sarà necessario un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta. Infine, un'ultima questione: potrai godere dell'ecobonus per cambiare gli infissi del tuo appartamento, purché gli interventi rientrino in un piano di efficientamento energetico che riguarda l'intero edificio. Lo stesso vale per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.