Modificato il Codice rosso contro la violenza di genere: ora i giudici potranno diminuire la pena

Se non indicato espressamente, le informazioni riportate in questa pagina sono da intendersi come non riconosciute da uno studio medico-scientifico.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’ultimo comma del Codice rosso che prevedeva per i giudici il divieto assoluto di diminuire la pena nei processi di omicidio nei confronti di familiari e conviventi. Tornano valide le attenuanti della provocazione e le altre attenuanti generiche. Vediamo perché questa dietrofront?
Entra nel nuovo canale WhatsApp di Ohga
Maria Teresa Gasbarrone 31 Ottobre 2023

Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di un familiare o convivente i giudici potranno di nuovo diminuire la pena in presenza dell'attenuante della provocazione o delle attenuanti generiche.

Lo ha stabilito il 30 settembre 2023 la Consulta con la sentenza 197, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'ultimo comma dell'art. 577 del codice penale, introdotto dal Codice rosso.

Il divieto assoluto di diminuire la pensa era infatti previsto dall'ultimo comma del Codice rosso, ovvero la legge n.69 del 19 luglio 2019, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Cosa stabiliva il Codice rosso

In sostanza, il Codice rosso, nato per introdurre maggiori tutele a difesa di tutte le vittime di violenza di genere, vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all'aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell'omicidio.

Perché la decisione della Consulta

La decisione della Consulta di dichiarare incostituzionale l'impossibilità per i giudici di applicare le attenuanti in caso di omicidio nei confronti di un familiare o convivente è arrivata dopo che la questione è stata sollevate da tre ordinanze.

La prima della Corte d'assise d'appello di Torino nei confronti di Alex , che a 18 anni nel 2020 a Collegno (Torino) tolse la vita al padre per proteggere la madre nel corso dell'ennesimo litigio. La Corte torinese non ritiene – a differenza di quanto stabilito dai giudici in primo grado – che l'imputato abbia agito in legittima difesa, ma gli riconosce varie attenuanti, tra cui la provocazione e le attenuanti generiche.

Sempre la stessa Corte d'assise d'appello deve giudicare la responsabilità penale di una donna, Agostina Barbieri, che nel 2021, a Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, uccise il marito, Luciano Giacobone, dopo l'ennesimo episodio di violenza da parte di quest'ultimo.

Anche in questo caso, la Corte esclude la legittima difesa, ma ritiene che alla donna debba essere riconosciute, tra l'altro, la provocazione e le attenuanti generiche.

La terza ordinanza è invece quella portata avanti dalla Corte d'assise di Cagliari nei confronti di un uomo, sessantasettenne al momento del fatto, accusato di avere ucciso la moglie sessantenne, in un momento di esasperazione provocato dai continui comportamenti aggressivi della vittima, alcolista e affetta da patologie psichiatriche.

Fonte | Ansa